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Dipartimento Intrastat

Il modello Intrastat, denominato anche Elenco Intrastat, è stato introdotto dall’art. 50 del D.L. 331/1993 a seguito dell’abolizione delle barriere doganali all’interno della Comunità Europea nel 1993.Mediante il Modello Intrastat, vengono elencati all’Agenzia delle Dogane, tutti gli acquisti e le cessioni di beni mobili effettuati da parte di ogni soggetto titolare di Partita IVA nei confronti di fornitori e di clienti appartenenti ad uno stato membro dell’Unione Europea.Le ultime modifiche, operate sull’architettura iniziale del sistema Intrastat, sono state introdotte dal D.M. 20.12.2006 e riguardano:

l’aumento delle soglie dell’ammontare degli scambi, per determinare la periodicità della presentazione degli elenchi, l’obbligatorietà della nuova periodicità a seguito del superamento dei limiti prestabiliti per la presentazione trimestrale o annuale degli elenchi, a decorrere, rispettivamente, dal mese o trimestre successivo a quello in cui si è verificata la modifica, l’indicazione negli elenchi – cessioni e acquisti – del valore statistico, delle condizioni di consegna e del mezzo di trasporto, per effetto del superamento delle soglie stabilite per l’ammontare, la proroga di 5 giorni sulla scadenza per la presentazione degli elenchi in via telematica, la semplificazione nella compilazione degli elenchi relativi alla vendita di impianti industriali di valore superiore a 3 milioni di euro, consistente nel classificare con un’unica voce doganale della nomenclatura combinata, l’intero impianto, evitando di riportare in modo dettagliato le voci doganali dei diversi componenti degli impianti stessi, previa autorizzazione da chiedere all’Istituto Nazionale di Statistica – via Cesare Balbo, 16 – Roma.

SOGGETTI OBBLIGATI

Sono obbligati alla presentazione degli elenchi riepilogativi in dogana:

i soggetti passivi d’imposta sul valore aggiunto, che scambiano con soggetti passivi d’imposta in altro Stato membro beni originari della Comunità oppure, anche originari di paesi terzi, ma immessi in libera pratica in uno Stato membro con l’assolvimento del dazio. Possono presentare gli elenchi direttamente o mediante propri dipendenti oppure mediante altri soggetti, muniti di partita IVA, delegati dal soggetto obbligato, che rimane comunque responsabile della correttezza e della esattezza dei dati forniti, gli enti, le associazioni e le altre organizzazioni, non soggetti passivi, che effettuano acquisti di beni comunitari per un ammontare superiore ad euro 8.263,31, al netto dell’imposta applicata nello Stato membro d’origine, a meno che non optino per l’applicazione dell’IVA in Italia. In tale ipotesi debbono chiedere al competente ufficio IVA l’assegnazione del numero identificativo, dichiarando l’inizio dell’attività. Non sussiste l’obbligo della presentazione degli elenchi, se nel periodo (mese, trimestre, anno, a seconda della periodicità) non sono state registrate operazioni.

PERIODICITÀ DELLA PRESENTAZIONE DEGLI ELENCHI

 Gli elenchi riepilogativi, vanno presentati obbligatoriamente entro scadenze prefissate sulla base dell’ammontare degli scambi intracomunitari di beni, realizzati dal soggetto passivo nell’anno solare precedente, distintamente per le cessioni e per gli acquisti. Un eventuale superamento delle soglie previste determina una modifica della periodicità della presentazione degli elenchi. I soggetti che iniziano l’attività di scambi intracomunitari di beni – cessioni e/o acquisti, sono tenuti ad osservare la periodicità basata sull’ammontare delle transazioni commerciali, che presumono di realizzare nel corso dell’anno. Il calcolo si fonda sugli scambi avvenuti nel corso del primo dei singoli periodi di riferimento: mensile o trimestrale.

1. Periodicità delle cessioni 

Modello Intra-1EURO (frontespizio) - pdf 

Modello Intra-1bis EURO (righe dettaglio) - pdf

Modello Intra-1ter EURO (rettifiche) - pdf

Fino a 40.000 euro, annuale

Compreso tra 40.000 e 250.000 euro, trimestrale

Più di 250.000 euro, mensile

I soggetti obbligati a presentare gli elenchi delle cessioni con periodicità superiore a quella mensile, ad esempio trimestrale, possono volontariamente presentarli con periodicità mensile; quelli con periodicità annuale, possono presentarli con periodicità trimestrale o mensile. La scelta consente alle imprese una maggiore flessibilità nella gestione dei sistemi informatici e all’amministrazione finanziaria di disporre di un flusso maggiore ed immediato delle informazioni. L’opzione di cui sopra è vincolante per il soggetto almeno per l’intero anno solare di riferimento in cui la esercita. 

Nella ipotesi in cui l’ammontare delle cessioni superi durante l’anno:

i 250.000 euro: la periodicità da trimestrale diviene obbligatoriamente mensile a decorrere dal mese successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento

i 40.000 euro ovvero i 250.000 euro: la periodicità diviene obbligatoriamente trimestrale o mensile, a seconda dell’ammontare, a decorrere dal periodo successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento della soglia scelta in precedenza.

Per effetto della nuova periodicità, contestualmente alla presentazione del primo elenco, occorre presentarne un altro contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti.

Esempio

1° trimestre: cessioni per 25.000 euro: la periodicità resta annuale

2° trimestre: cessioni per 35.000 euro: la periodicità diviene trimestrale [35.000 + 25.000 euro (trimestre precedente) = 60.000, essendo l’ammontare superiore alla soglia dei 40.000 euro per gli elenchi annuali]. L’elenco del trimestre luglio/settembre, da presentare entro il 31 ottobre, dovrà rispettare la periodicità trimestrale e contestualmente ad esso va presentato l’elenco annuale per le cessioni effettuate nel periodo gennaio/giugno.

3° trimestre: cessioni per 270.000 euro: la periodicità diviene mensile a partire dal mese di ottobre e gli elenchi dovranno essere presentati entro il 20 novembre, mese successivo al trimestre in cui si è verificato il superamento della soglia. Anche per tutto l’anno seguente la periodicità sarà mensile.

2. Periodicità degli acquisti

Modello Intra-2 EURO (frontespizio) - pdf 

Modello Intra-2 bis EURO (righe dettaglio) - pdf

Modello Intra-2 ter EURO (rettifiche) - pdf 

Fino a 180.000 euro, annuale

Più di 180.000 euro, mensile

E’ stata soppressa la periodicità trimestrale.

Il soggetto può modificare la periodicità prescelta da annuale a mensile, tenendo presente però che la nuova scadenza è vincolante per l’intero anno solare in cui viene adottata. La variazione della periodicità da annuale in mensile diventa obbligatoria qualora nel corso dell’anno l’ammontare degli acquisti superi la soglia di 180.000 euro. Il nuovo termine decorrerà dal mese successivo al trimestre nel corso del quale si è verificato il superamento del limite. Anche in questa ipotesi, contestualmente al primo elenco presentato per effetto della nuova periodicità, occorre presentarne un altro relativo agli acquisti effettuati nei mesi precedenti.

Esempio

Un soggetto che osserva la periodicità annuale, essendo l’ammontare degli scambi inferiore a 180.000 euro, se ad agosto supera detta soglia, la periodicità deve essere modificata da annuale in mensile. Di conseguenza, per gli acquisti relativi al mese di settembre la presentazione degli elenchi dovrà avvenire entro il 20 ottobre. Contestualmente sarà presentato l’elenco annuale per gli acquisti effettuati nel periodo gennaio/agosto. Gli elenchi dei mesi seguenti: ottobre, novembre e dicembre, osserveranno la periodicità mensile, che resterà invariata per tutto l’anno successivo.

Ufficio competente per la presentazione e relativi termini

 L’ufficio abilitato a ricevere gli elenchi riepilogativi è la dogana, territorialmente competente, in relazione alla sede del soggetto o terzo obbligato.  

I termini per la presentazione degli elenchi sono così stabiliti:

il 20 del mese successivo a quello di riferimento per gli elenchi mensili

la fine del mese successivo (30 aprile; 31 luglio; 31 ottobre e 31 gennaio dell’anno successivo) al periodo di riferimento per gli elenchi trimestrali (solo per le cessioni)

il 31 gennaio dell’anno successivo al periodo di riferimento per gli elenchi annuali.

Se per la presentazione degli elenchi viene utilizzato il sistema telematico (EDI), le scadenze su indicate sono prorogate di 5 giorni.

Una deroga alla scadenza del 20 del mese successivo per la presentazione degli elenchi mensili riguarda le operazioni svolte nel mese di luglio, perché la loro presentazione deve avvenire entro il 6 settembre successivo, anziché il 20 agosto.

La scadenza, se cade in un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo (combinato disposto degli artt. 1187 e 2953 C.C.).

 


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